Art. 22 - Allineamenti edilizi.
Gli allineamenti edilizi indicati negli Allegati G e H con specifica simbologia,
segnano l'andamento delle fronti dei corpi di fabbrica rispetto alle vie
pubbliche e private. Tale andamento di pianta non può essere variato
in avanzamento, mentre è libero in arretramento. In mancanza di
allineamento non esistono limiti precisi per la posizione delle fronti
di fabbrica rispetto alle vie.
Art. 23 - Accessi veicolari.
Gli accessi veicolari ai singoli Comparti riportati nei grafici hanno
valore meramente indicativo:
i percorsi pedonali di uso pubblico non dovranno essere gravati da forti
afflussi veicolari concentrati, anche se, per alcuni tratti in prossimità
delle strade veicolari, è ammesso il passaggio di veicoli privati
nei percorsi pedonali di uso pubblico. Il termine percorsi pedonali adottato
per tali collegamenti è quindi soprattutto ottativo e non prescrittivo.
Art. 24 - Fronti esterne delle costruzioni.
Il numero massimo di piani degli edifici è prescritto nell'Allegato
H; quando, nello stesso corpo di fabbrica, il numero dei piani è
diverso per ogni tratto di facciata, la linea dividente fra le diverse
altezze può essere traslata parallelamente a se stessa di 3 m in
più o in meno.
Art. 25 - Recinzioni e muri di contorno ai giardini.
Dovranno essere rivestiti completamente con blocchi di tufo o di cemento
policromo vibrocompresso applicati sia sui muri esterni delle autorimesse
sia sui muri di sostegno dei giardini.
Tali muri faranno anche da parapetto continuo per i giardini e potranno
raggiungere un'altezza massima dal livello del percorso pedonale di uso
pubblico di cm. 170.
Nei parapetti chiusi che circondano i giardini potranno essere realizzati
tratti chiusi con ringhiere, per una lunghezza massima di ogni tratto
non superiore ai 250 cm.
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