TITOLO IV - PRESCRIZIONI PROGETTUALI E AMBIENTALI PER GLI INSEDIAMENTI.


Art. 22 - Allineamenti edilizi.

Gli allineamenti edilizi indicati negli Allegati G e H con specifica simbologia, segnano l'andamento delle fronti dei corpi di fabbrica rispetto alle vie pubbliche e private. Tale andamento di pianta non può essere variato in avanzamento, mentre è libero in arretramento. In mancanza di allineamento non esistono limiti precisi per la posizione delle fronti di fabbrica rispetto alle vie.

Art. 23 - Accessi veicolari.
Gli accessi veicolari ai singoli Comparti riportati nei grafici hanno valore meramente indicativo:
i percorsi pedonali di uso pubblico non dovranno essere gravati da forti afflussi veicolari concentrati, anche se, per alcuni tratti in prossimità delle strade veicolari, è ammesso il passaggio di veicoli privati nei percorsi pedonali di uso pubblico. Il termine percorsi pedonali adottato per tali collegamenti è quindi soprattutto ottativo e non prescrittivo.

Art. 24 - Fronti esterne delle costruzioni.
Il numero massimo di piani degli edifici è prescritto nell'Allegato H; quando, nello stesso corpo di fabbrica, il numero dei piani è diverso per ogni tratto di facciata, la linea dividente fra le diverse altezze può essere traslata parallelamente a se stessa di 3 m in più o in meno.

Art. 25 - Recinzioni e muri di contorno ai giardini.

Dovranno essere rivestiti completamente con blocchi di tufo o di cemento policromo vibrocompresso applicati sia sui muri esterni delle autorimesse sia sui muri di sostegno dei giardini.
Tali muri faranno anche da parapetto continuo per i giardini e potranno raggiungere un'altezza massima dal livello del percorso pedonale di uso pubblico di cm. 170.
Nei parapetti chiusi che circondano i giardini potranno essere realizzati tratti chiusi con ringhiere, per una lunghezza massima di ogni tratto non superiore ai 250 cm.

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